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SIRIOFIN

Introduzione alla trasparenza

Normativa sulla trasparenza

Questa normativa si pone come obiettivo di aumentare le garanzie per la clientela per mezzo di un’informazione chiara ed esaustiva sulle condizioni e sulle caratteristiche delle operazioni e dei servizi offerti dall’intermediario finanziario o dalla banca.

Essa introduce adempimenti in tutto il ciclo di vita del prodotto (o servizio) commercializzato dalla banca o intermediario.Le principali norme di riferimento in ambito di trasparenza sono le seguenti:

Deliberazione del CICR, Comitato Interministeriale del Credito e del Risparmio, del 4 marzo 2003 “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (Testo del Provvedimento, 157 K);

Banca d’Italia, “9° Aggiornamento del 25 luglio 2003 alla Circolare n. 229 del 21 aprile 1999. Istruzioni di vigilanza per le banche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari” (Testo del Provvedimento, 122 K);

Banca d’Italia, “Provvedimento del Governatore del 25 luglio 2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi degli intermediari finanziari” (“Testo del Provvedimento, 79 K“);

Banca d’Italia, “29 Luglio 2009 Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ” (Testo del Provvedimento, 2.060 K);

Decreto settembre/2010 sulla riforma del TUB (Testo del Provvedimento, 2.060 K).

Drawing Documents On Credit

L’Informazione precontrattuale: Secondo le nuove regole, il consumatore deve poter confrontare l’offerta di credito con altre, in modo da prendere una decisione consapevole prima della sottoscrizione del contratto. A tal scopo gli deve essere fornita una serie di informazioni attraverso un documento nominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che deve contenere le condizioni offerte alla generalità della clientela oppure, fino ad ora l’informazione precontrattuale minima obbligatoria consisteva in un documento denominato “Principali diritti del cliente”, contenente tutti i diritti pre e post-contrattuali.

Il merito creditizio: Prima della conclusione del contratto, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore, facendo riferimento alle informazioni fornite dal consumatore stesso e/o recepite da apposite banche dati. Le informazioni devono essere riviste nell’ipotesi in cui dopo la stipula venga chiesto un aumento del credito. Ogni banca o finanziaria decide autonomamente le modalità di valutazione, stante il rispetto di una serie di regole generali fissate dalla Banca d’Italia, in caso di rifiuto, il cliente deve essere informato della decisione e della banca dati consultata.

Il Contratto: I contratti devono essere stipulati per iscritto e una copia deve essere consegnata al cliente, la forma del contratto è libera, tuttavia la Banca d’Italia indica le informazioni che obbligatoriamente ci devono essere. La consegna della copia è attestata mediante firma del cliente sull’originale conservato presso la banca o finanziaria ma non impegna lo stesso che potrà effettuare, una valutazione approfondita e comparativa. Per la stipula del contratto, è importante prestare attenzione nella valutazione del TAEG, ovvero il tasso annuo effettivo globale, il valore che esprime il costo totale del credito espresso in percentuale annua e che, per questo tipo di contratti, costituisce il cosiddetto indicatore sintetico di costo (ISC).

La Nullità del contratto: Il contratto è nullo se non contiene le informazioni sul tipo di contratto e sulle parti, oppure se non specifica l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e di rimborso dello stesso. La nullità, sia di una clausola che dell’intero contratto, deve sempre essere fatta valere dal consumatore davanti ad un giudice. Il riconoscimento della nullità di una clausola, non comporta la nullità del contratto. In caso di nullità del contratto al consumatore non può essere chiesto di restituire più delle somme utilizzate.

Il recesso e l’estinzione anticipata: Una grossa novità in vigore dal 19/9/2010 è la possibilità per il consumatore di recedere dai contratti di finanziamento entro 14 giorni dalla stipula, in qualsiasi caso e senza una motivazione particolare se non il semplice ripensamento. In precedenza ciò era possibile solo nei casi in cui il contratto fosse stato concluso a distanza oppure fuori dai locali commerciali del venditore. La legge consente al consumatore di estinguere anticipatamente un prestito o un finanziamento in qualsiasi momento, anche parzialmente. Ciò avviene restituendo il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonchè una somma a titolo di indennizzo per il creditore, calcolata sull’importo rimborsato in anticipo nella misura dell’1% se la durata residua è superiore ad un anno, o dello 0,5% se è pari od inferiore ad un anno. L’importo dell’indennizzo non può comunque superare quello degli interessi residui. Il capitale residuo è desumibile dal contratto o più specificatamente dal “piano di ammortamento” del prestito, un prospetto su cui viene riportata la situazione del debito originaria e quella residua ottenuta allo scadere di ogni singola rata, con separazione tra quote capitale e quote interessi.

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A partire dal 1° giugno 2011 sono entrate in vigore le nuove regole previste dal decreto 141 del 2010 in attuazione della direttiva comunitaria 2008/48 e della delega contenuta nell’art. 33 della legge comunitaria 2008) volta a tutelare maggiormente i consumatori, ad aumentare la trasparenza dei contratti e dei costi nonchè informare correttamente i consumatori prima della firma dei contratti di finanziamento attraverso un modello standard. Dall’applicazione della nuova normativa scaturiscono nuovi obblighi che ridisegnano la disciplina del credito al consumo, tanto che non si parlerà più di credito al consumo ma di credito ai consumatori.

La distinzione non è di poco conto: non si tratta di un mero cambiamento lessicale o di formula, piuttosto la nuova normativa vuole garantire un ruolo centrale a tutti i consumatori che, per acquistare beni o servizi, si rivolgono a banche o intermediari finanziari chiedendo un finanziamento. L’entrata in vigore delle nuove norme ha eliminato per le sole operazioni di credito ai consumatori, i seguenti strumenti di trasparenza:

– Il documento contenente i “principali diritti del cliente”;

– il “foglio informativo” dell’operazione di credito offerta;

– il “documento di sintesi” delle principali condizioni applicate.

Al loro posto è stato introdotto un nuovo documento denominato “SECCI” (Standard European Consumer Credit Information – Vedi Esempio Generico) ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all’allegato II della Direttiva 2008/48/CE Si tratta dell’ “IEBCC” (Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori). Tale documento contiene, nel caso di offerta non personalizzabile, le condizioni offerte alla generalità dei clienti. Nel caso, invece, di offerta personalizzata il SECCI deve contenere le condizioni offerte al singolo consumatore tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate dal cliente. Particolarmente importanti sono anche le seguenti definizioni che la nuova normativa introduce:

– “Consumatore“: si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

– “Finanziatore“: si intende il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

– “Intermediario del credito“: si intende l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore (agente in attività finanziaria) ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti (mediatore creditizio);

– “Contratto di credito“: si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

– “Importo totale del credito“: si intende il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;

– “Costo totale del credito“: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese escluse quelle notarili che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito;

– “Importo totale dovuto dal consumatore“: la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito.

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A partire dal 1° giugno 2011 sono entrate in vigore le nuove regole previste dal decreto 141 del 2010 in attuazione della direttiva comunitaria 2008/48 e della delega contenuta nell’art. 33 della legge comunitaria 2008) volta a tutelare maggiormente i consumatori, ad aumentare la trasparenza dei contratti e dei costi nonchè informare correttamente i consumatori prima della firma dei contratti di finanziamento attraverso un modello standard. Dall’applicazione della nuova normativa scaturiscono nuovi obblighi che ridisegnano la disciplina del credito al consumo, tanto che non si parlerà più di credito al consumo ma di credito ai consumatori.

La distinzione non è di poco conto: non si tratta di un mero cambiamento lessicale o di formula, piuttosto la nuova normativa vuole garantire un ruolo centrale a tutti i consumatori che, per acquistare beni o servizi, si rivolgono a banche o intermediari finanziari chiedendo un finanziamento. L’entrata in vigore delle nuove norme ha eliminato per le sole operazioni di credito ai consumatori, i seguenti strumenti di trasparenza:

– Il documento contenente i “principali diritti del cliente”;

– il “foglio informativo” dell’operazione di credito offerta;

– il “documento di sintesi” delle principali condizioni applicate.

Al loro posto è stato introdotto un nuovo documento denominato “SECCI” (Standard European Consumer Credit Information – Vedi Esempio Generico) ossia un modulo standardizzato che riproduce il modello di cui all’allegato II della Direttiva 2008/48/CE Si tratta dell’ “IEBCC” (Informazioni Europee di Base per il Credito ai Consumatori). Tale documento contiene, nel caso di offerta non personalizzabile, le condizioni offerte alla generalità dei clienti. Nel caso, invece, di offerta personalizzata il SECCI deve contenere le condizioni offerte al singolo consumatore tenuto conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate dal cliente. Particolarmente importanti sono anche le seguenti definizioni che la nuova normativa introduce:

– “Consumatore“: si intende una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

– “Finanziatore“: si intende il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;

– “Intermediario del credito“: si intende l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore (agente in attività finanziaria) ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti (mediatore creditizio);

– “Contratto di credito“: si intende il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;

– “Importo totale del credito“: si intende il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;

– “Costo totale del credito“: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese escluse quelle notarili che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito;

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